Siamo alla follia? Cassazione: "Sì alle tasse sulle mance, sono redditi da lavoro"

Via libera della Cassazione al pagamento delle tasse sulle mance. Un deciso cambio di passo, rispetto al passato, che la Suprema corte giustifica leggi alla mano. L’attuale articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, prevede, infatti, una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro. Nella definizione in vigore rientrano dunque tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, collegate al rapporto di lavoro.

Tutto parte da un tale, fortunato lui, capo ricevimento di un hotel di lusso della Costa Smeralda, che tra una mancia e l’altra, solo nel 2007, si fa un ragguardevole gruzzoletto: quasi 84mila euro. Succede però, ahilui, che l’agenzia delle Entrate scopre l’extra ‘entrata’ e contesta al contribuente, con avviso di accertamento, di aver evaso le tasse, non dichiarando 83.650 mila euro ricevuti come mance dai clienti. La somma era stata catalogata come “reddito da lavoro dipendente non dichiarato”.

Ma l’uomo ritiene che l’Agenzia non avrebbe alcun titolo per la contestazione, perché nessuna norma di legge prevede espressamente la tassazione delle mance.

La questione finisce in Cassazione, che stabilisce con sentenza della sezione tributaria: “Le mance vanno tassate come qualsiasi altro reddito di un lavoratore, perché si tratta di somme ricevute in ragione del rapporto di lavoro, anche se sono soldi che non provengono dal datore di lavoro, e quindi ci si deve pagare l’Irpef. Le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.

Adesso il caso tornerà al vaglio della Commissione tributaria regionale, che dovrà riesaminare la questione sulla base della linea dettata dalla Suprema Corte.

Ma possibile che, per un tale che percepisce 84mila euro dai generosi clienti dell’hotel in cui lavora, si possa arrivare a tassare tutte le mance?

Finora, l’articolo 783 del codice civile stabiliva che le mance rientrassero nelle donazioni di modica quantità e dunque, secondo una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2008, non sono soggette a tassazione. Ora invece è stata proprio l’Agenzia delle Entrate a iniziare un accertamento fiscale poi mutato in un contenzioso che è arrivato fino al supremo giudice. Ma adesso, se passa la linea della Cassazione, pure su quelle potrebbe intervenire il Fisco.

Fonte: ilsole24ore.itlecodelsud.it

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